Sentenza della Corte di Cassazione n. 9079 del 12/04/2018

Segnalo e condivido interessante ordinanza della Corte di Cassazione N. 9079 del 12.4.2018 – Relatore Dolmetta – in tema di limite di finaziabilità di mutuo fondiario. La Corte nel ribadire la nullità del contratto per superamento del limite dell’80%, precisa che tra le garanzie integrative ai fini dell’innalzamento del limite massimo non può essere ricompresa la fideiussione prestata dal socio in quanto non prevista dall’apposita delibera CICR nè dalle conseguenti istruzioni emanate da parte della Banca d’Italia ( in G.U. N. 76 del 2 aprile 2005). Inoltre, a nulla rileverebbe la perizia commissionata da parte della banca per attestare il rispetto del limite di finanziablità, poiché secondo la Corte il requisito previsto dall’art. 38 comma 2 TUB, attiene alla sostanza del rapporto tra misura del credito concedibile e valore della garanzia a servizio e dunque “non si accontenta della presenza di riscontri formali” (in questo caso la perizia commissionata da parte della banca). In tale specifico contesto, il prezzo al quale è stato venduto il bene ben può atteggiarsi – sempre a parere dei giudici – “ di per sé come importante indice del valore commerciale del bene medesimo”.