Sentenza della Corte di Cassazione n. 2510 01/02/2018

Segnalo e condivido interessante Ordinanza N 2510 dell’ 01/02/2018 della Corte di Cassazione in tema di factoring. Molte le tematiche affrontate. La Corte innanzi tutto precisa che anche il contratto di factoring, che definisce “contratto atipico complesso”, ove stipulato professionalmente da una banca in relazione a crediti derivanti da rapporti bancari, non può sfuggire alla disciplina sulla trasparenza bancaria e all’art. 117 del T.U.B., dovendo essere necessariamente redatto per iscritto a pena di nullità. Inoltre, secondo la Corte è sempre consentito al Curatore opporre in via d’eccezione la nullità di un contratto, sia per la prima volta in appello, che nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo. Infine, ritengono i giudici che ove un contratto bancario sia posto a fondamento di una insinuazione al fallimento è sempre onere della banca fornire la prova dell’esistenza di un titolo conforme al requisito di forma per esso prescritto dalla legge.