Sentenza della Corte di Cassazione n. 16362 del 21/06/2018

Segnalo e condivido interessante ordinanza della Corte di Cassazione N. 16362 del 21.6.2018 – Relatore Fichera -, in tema di requisito di forma scritta nei contratti bancari. Dando seguito a quanto già affermato dalle Sezioni Unite per i contratti quadro nell’ambito della intermediazione immobiliare, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “ nei contratti bancari il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall’art. 117, comma 3, T.U.B.(azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2, T.U.B), va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve intendersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche dell’istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.” Viene così a modificarsi, sulla scia della nota pronuncia delle Sezioni Unite, il precedente consolidato orientamento della Corte.