Sentenza della Corte di Cassazione n. 11201 del 09/05/2018

Segnalo e condivido interessante ordinanza della Corte di Cassazione (sezione I°) N. 11201 del 9.5.2018, relatore Dolmetta, in tema di superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. del contratto di mutuo fondiario . La Corte conferma il principio espresso con recente ordinanza 17352/2017, secondo il quale il superamento del limite di finanziabilità dell’80% determina la nullità del mutuo fondiario. Il mutuo fondiario è infatti da intendersi quale “figura normativa”, caratterizzata da numerosi vantaggi, a fronte dei quali tuttavia la prescrizione normativa del limite di finanziabilità, risponde all’esigenza di circoscrivere il rischio insito nell’operatività di tale tipologia di credito, evitando che sia sopravvalutato il bene “mobilizzato”. Con il superamento del limite di finanziabilità il precetto di cui all’art. 38 T.U.B., sarebbe secondo la Corte disatteso “non solo (e non tanto) sul versante del comportamento, quanto e soprattutto sul versante dell’oggetto del finanziamento fondiario eccessivo”.